AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

Statuto

STATUTO
dell' Associazione sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Napoli
FEDERFARMA NAPOLI
Atto costitutivo 11 Luglio 2018

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI


Art. 1
1.E’ costituita l’Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Napoli denominata “FEDERFARMA NAPOLI”.

2.Essa aderisce all’Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Campania – “FEDERFARMA CAMPANIA” ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia - “FEDERFARMA”.

3.Sono comprese tra i Titolari le società Titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge.

4.La Federfarma Napoli ha sede in Napoli Via Toledo 156 - 80132 e la sua durata è illimitata.

5.La Federfarma Napoli non ha scopi di lucro.
Art. 2
1.La Federfarma Napoli è apartitica.
Art. 3
1.La Federfarma Napoli ha per scopo:

 a)di tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, gli interessi sindacali, professionali, economici tecnici e morali dei Titolari di farmacia della Provincia di Napoli; anche in una con le Organizzazioni aderenti;

 b)di rappresentare i propri Associati avanti gli organi tecnici, giurisdizionali ed amministrativi dello Stato e nei rapporti con Enti, Mutue, Ditte produttrici, Distributori intermedi, ecc. ai fini economici e sindacali. Di rappresentare i propri Associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti dalle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;

 c)di nominare e designare, tramite il Consiglio di Presidenza, alla nomina i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi pubblici e privati in cui tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;

 d)di collaborare in sede interregionale, nazionale, sovranazionale ed internazionale con gli Ordini professionali, con le Autorità e con gli altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l’attività svolta dalle farmacie, l’esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando all’organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;

 e)di esercitare le altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

 f)di curare il periodico aggiornamento dell’elenco dei Titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all’Unione Regionale ed alla Federazione Nazionale;

 g)in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettua, nei confronti dei propri Associati, tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti alle liste dei farmaci concedibili, ecc.), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e aggiornamento;

 h)di effettuare la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all’Unione regionale ed alla Federazione nazionale.

2.In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Federfarma Napoli, può partecipare alla costituzione di società, ovvero acquisire partecipazioni in società, a eccezione delle società titolari di farmacia, o consorzi costituite tra titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi. Altresì la Federfarma Napoli potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in Società, a eccezione delle società titolari di farmacia, quando l’Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell’attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. Tale partecipazione è deliberata dall’Assemblea.

3.Alla Federfarma Napoli è affidata la stipula delle Convenzioni e degli Accordi a carattere provinciale con le varie istituzioni, con il Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti pubblici e privati. 
Art. 4
1.La Federfarma Napoli può aderire ad Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed internazionali con finalità compatibili con gli scopi della stessa Federazione. 

ASSOCIATI


Art. 5
 1.Possono essere iscritte sia persone fisiche che società Titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge, ubicate nella Provincia di Napoli. Sono a tal fine considerati Titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.
La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente Statuto, è diretta alla Presidenza dell’Associazione. Su di essa decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, restando impregiudicata la facoltà dell’aspirante Socio del ricorso ai Probiviri i quali decideranno in merito in modo definitivo.

 2.L’adesione alla Federfarma Napoli comporta per gli Associati l’obbligo di versare le quote associative e contributive richieste, di osservare lo Statuto e i regolamenti, di osservare ed eseguire tutti i deliberati assunti e tutti gli Accordi e le Convenzioni stipulati dagli Organi della Federfarma e di osservare ed eseguire la Carta dei Servizi e il Codice Etico dei Valori e dei Comportamenti.

 3.Gli statuti delle società Titolari o gestrici di farmacia, le eventuali modifiche e l’elenco dei soci ed ogni loro variazione devono essere comunicate all’Associazione. La ratifica è condizione necessaria per essere Associato alla Federfarma Napoli. Tali società sono rappresentate da un socio o da un componente degli organi sociali delle stesse, purché Farmacista iscritto all’albo, oppure dal Direttore Responsabile della singole Farmacie di cui al comma 3 dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991, n.362 e successive modificazioni. Il rappresentante della società titolare o gestrice di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all’Associazione. Nei rapporti con l’Associazione viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio.

 4.L’Associato ha facoltà di delegare come suo rappresentante presso l’Associazione un proprio delegato Farmacista iscritto all’albo il quale potrà prendere parte alle assemblee, ad eccezione di quella convocata per procedere al rinnovo delle cariche associative.

 5.Fermo restando le norme sul computo del numero legale per la validità delle riunioni degli Organi sociali, al solo fine del calcolo dei voti nelle deliberazioni, si dispone che una società Titolare o gestrice di più farmacie possa rappresentare al massimo il 5% (cinque per cento) degli Associati. Nel computo del limite massimo di cui al presente comma vanno conteggiate anche le società tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate. Ai fini del suddetto calcolo, per determinare un valore intero, si procede ad arrotondamento per difetto (se la cifra dopo la virgola è minore o uguale a cinquanta) o per eccesso (se maggiore di cinquanta).

 6.Ai fini del presente Statuto le società Titolari o gestrici di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie di cui sono Titolari, anche se ubicate in diverse provincie, possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

 7.Gli Associati non possono aderire ad altre Associazioni Sindacali fra Titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma Napoli (pena l’espulsione).
L’Associazione non può associare Titolari di Farmacia operanti sul territorio di altre province ovvero di altre regioni, fatta salva la possibilità, previo accordo delle Associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l’adesione. Nel caso in cui manifestino la volontà di aderire all’Associazione, società Titolari o gestrici di più farmacie situate in diverse province, queste sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.   

 8.Qualora l’adesione alla Federfarma Napoli non venga disdetta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo elettronico equivalente, entro la data del 30 settembre di ciascun anno, essa si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo.

 9.Il Consiglio Direttivo, previa contestazione e successiva convocazione, può deliberare nei confronti del propri iscritti, per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi della Federfarma, le seguenti sanzioni:

 a)Ammonizione verbale;

 b)Deplorazione scritta con diffida;

 c)Sospensione dall’attività associativa a tutti gli effetti e per un periodo graduato alla gravità e recidività del comportamento;

 d)Espulsione definitiva.

 10.Le stesse sanzioni si applicano all’associato che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l’interesse della Federfarma Napoli.

 11.Contro le deliberazioni relative a provvedimenti disciplinari l’associato può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Consiglio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.
Art. 6
1.I I membri rurali del Consiglio costituiscono il “Comitato Rurale” che in seno al Consiglio dell’Associazione opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell’Associazione.

2.Il Rappresentante scelto dal Comitato Rurale è il Dirigente responsabile della Sezione ed è componente di diritto del Consiglio dell’Associazione Provinciale.
Art. 7
1.Le Sezioni Rurale provinciale è riunita in un Sindacato Unitario Farmacisti Rurali (SUNIFAR), parte integrante della Federfarma.
Art. 8
1.Con l’adesione all’Associazione, gli Associati sono rappresentati anche dalla Federazione Nazionale.2.Ogni Associato può richiedere, esclusivamente tramite questa Associazione, l’intervento e l'assistenza degli Organi Nazionali e degli uffici della Federfarma nelle materie di competenza della Federazione


                                           
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 9
 1.Organi della Federfarma Napoli sono:

 a)il Presidente;
 
 b)il Consiglio Direttivo;

 c)il Consiglio di Presidenza;

 d)il Comitato Rurale;

 e)l’Assemblea;

 f)il Collegio Sindacale;

 g)il Collegio dei Probiviri.

 2.Gli Organi della Federfarma Napoli rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.  Successivamente alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione, i componenti degli Organi predetti rimangono in carica compiendo solamente gli atti indifferibili ed urgenti.

 3.Possono ricoprire cariche sociali nella Federfarma Napoli e nelle sue articolazioni territoriali esclusivamente i Farmacisti Titolari di Farmacia. Nel caso di società Titolari di farmacia possono ricoprire cariche sociali i soci o i componenti degli organi sociali delle stesse, purché Farmacisti iscritti all’Albo, oppure i direttori responsabili delle singole Farmacie di cui al comma 3 dell’articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni.

 4.In caso di cessazione anticipata dalle Cariche elettive della Federfarma Napoli, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale, computando il periodo già decorso.


                                       
L'ASSEMBLEA


Art. 10
1.L'Assemblea è composta da tutti gli Associati

2.L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

3.L’Assemblea ordinaria si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione. L’Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria, sempre entro la fine di marzo, al compimento di ogni triennio, per procedere al rinnovo delle cariche.
La convocazione è fatta mediante avvisi inviati agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo elettronico equivalente contenente l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di particolare necessità e urgenza l’Assemblea può essere convocata con le stesse modalità con un preavviso di soli tre giorni.

4.L’Assemblea straordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto degli Associati, per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta degli Associati e deve essere convocata entro cinque giorni dalla data della richiesta mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo elettronico equivalente a ciascun iscritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno e deve tenersi entro i successivi cinque giorni. In caso di urgenza, l’Assemblea straordinaria può essere convocata mediante telefax, telegramma o altro sistema elettronico equivalente con almeno 24 ore di anticipo.

5.L'ordine del giorno delle Assemblee convocate con le modalità di urgenza possono contenere solo argomenti di carattere urgente e indilazionabile.
Art. 11
 1.Spetta all’Assemblea ordinaria:

 a)approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

 b)l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;

 c)la determinazione dei contributi a carico degli Associati e la misura della tassa di iscrizione;

 d)la deliberazione per l’adesione alla Unione Regionale Titolari di Farmacia della Campania “FEDERFARMA CAMPANIA” ed alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani “FEDERFARMA”, ovvero l’assunzione di partecipazione in società o consorzi di cui all’art.3 comma 2;

 e)la deliberazione per l’adesione ad associazioni del settore commercio esistenti a livello Provinciale;

 f)le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;

 g)la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati dal consiglio;

 h)l’acquisto e l’alienazione degli immobili.      
     
 2.Contestualmente all’avviso di convocazione dell'Assemblea che abbia all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci, deve essere reso consultabile copia del relativo progetto di bilancio.

 3.I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere sottoposti all’Assemblea entro il 30 aprile.

 4.L’Assemblea determina, nella riunione di bilancio, le quote associative e gli emolumenti per i componenti delle cariche elettive e le diarie per i componenti degli organismi dirigenziali.

 5.L’Assemblea è sovrana e delibera su qualsiasi argomento che interessi l'attività e gli scopi della Federfarma e che non sia di competenza di altri Organi statutari.
Art. 12
1.Ogni associato o rappresentante all’Assemblea ha diritto ad un voto per ogni farmacia, salvo quanto previsto dall’art. 5 comma 5, purché sia in regola con i versamenti delle quote associative e/o contributive dovute alla Federfarma Napoli alla data dell’ultima scadenza.

2.Ogni associato, può conferire delega scritta ad altro iscritto avente diritto. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega. La sottoscrizione del delegante dovrà essere autenticata o da un funzionario del Comune o da un Notaio o dal Presidente dell’Associazione che, all’uopo, potrà delegare anche membri del Consiglio Direttivo.

3.Ai fini del quorum si computano tutte le farmacie aderenti a livello provinciale secondo il numero identificativo d’iscrizione assegnato da Federfarma Napoli, a prescindere dall’assetto proprietario delle stesse.

4.Nelle Assemblee elettorali è esclusa la possibilità di conferire deleghe.
Art. 13
1.Il Presidente della Federfarma è di diritto Presidente dell’Assemblea. Può delegare a presiederla il Vice Presidente.

2.L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei associati presenti o rappresentati.

3.Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall’Assemblea stessa.

4.Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, Sindacale e dei Probiviri.

5.Per la validità delle deliberazioni riguardanti l’adesione all’Unione Regionale o alla Federazione Nazionale e le modifiche del presente Statuto, occorre la presenza, fisica o per delega di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, tanto in prima quanto in seconda convocazione. Il testo di Statuto con le modifiche evidenziate, dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 10 giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua discussione ed approvazione. Per le sole modifiche statutarie adottate ed imposte dalla Federfarma Nazionale, l’Assemblea, in seconda convocazione, potrà procedere al recepimento delle stesse con la maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza, fisica o per delega di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto tanto in prima quanto in seconda convocazione.

6.Nelle Assemblee indette per la nomina dei componenti degli Organi dell’Associazioni le urne devono restare aperte per almeno un festivo.
                         

IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 14
1.Il Consiglio Direttivo si compone di 21 (ventuno) membri, dei quali uno rurale di diritto, tutti eletti dall’Assemblea nel proprio seno.

2.Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente che a sua volta nomina gli altri componenti del Consiglio di Presidenza all’interno del Consiglio stesso.

3.Al Consiglio di Presidenza saranno, dal Consiglio Direttivo, delegati appositi poteri ed attribuzioni con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
Art. 15
 1.Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione e provvede alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. Ha funzione propositiva e consultiva con riferimento a tutte le materie di interesse provinciale. Spetta inoltre, al Consiglio Direttivo provvedere:

 a)alla costituzione e funzionamento degli uffici dell'Associazione;

 b)a deliberare sull'ammissione di nuovi iscritti;

 c)a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

 d)a proporre all'Assemblea le misure della quota associativa annuale, la quota d'iscrizione e le modalità di pagamento;

 e)a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

 f)ad emanare un “REGOLAMENTO” per l’esecuzione del presente Statuto. Il regolamento conterrà inoltre: a) le norme per il funzionamento delle delegazioni regionali e provinciali di cui all’art. 3 comma “1” let. “c”; b) le norme per attuare uno stretto collegamento con gli altri organismi che pur operando in settori diversi (società, consorzi, etc.) perseguono gli stessi fini di tutela economica dei farmacisti (di cui all’art. 3 comma 2).

 2.Il Consiglio Direttivo per problemi territorialmente circoscritti nell'ambito di una sola ASL può nominare un referente. Lo stesso, qualora non risulti tra i componenti del Consiglio Direttivo, è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ed esprime un parere consultivo in relazione ad eventuali deliberazioni inerenti il territorio della ASL della quale è referente.
Art. 16
1.Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese. Esso viene convocato dal Presidente mediante PEC o altro mezzo elettronico idoneo, inviato con almeno 3 giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il luogo e il giorno della riunione. In caso di estrema urgenza il Consiglio può essere convocato ad horas.
2.Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo.
3.Il Consiglio è valido con la presenza di almeno il 50% + 1 dei membri e delibera, per alzata di mano salvo che il Consiglio decida diversamente, a maggioranza dei presenti.
4.La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell’ambito del territorio della Provincia di Napoli
5.In caso di parità il Presidente ha voto prevalente.
6.Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all’approvazione degli Associati, a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.
7.I componenti del Consiglio che per giustificato motivo non intervengono alle riunioni devono inviare tempestiva comunicazione al Presidente;
8.Il componente assente ingiustificato per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica.
9.Il Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta degli aventi diritto può, con decisione motivata, dare la sfiducia al Presidente.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA


Art. 17
1.Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da massimo altri quattro componenti di cui almeno uno Rurale, tutti nominati dal Presidente all’interno del Consiglio Direttivo. Il Presidente assegna tra essi il ruolo di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere.
Nel caso in cui venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio di Presidenza, il Presidente individuerà i sostituti tra i membri del Consiglio Direttivo.

2.Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, non possono ricoprire la carica di Presidente o di Amministratore delegato in Società, Enti od Organismi di qualsiasi tipo partecipati o controllati dalla Federfarma Napoli o nei quali siano presenti uno o più rappresentanti della Federfarma Napoli su delega della stessa.
 
3.Al Consiglio di Presidenza saranno, dal Consiglio Direttivo, delegati appositi poteri ed attribuzioni con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
Art. 18
1.Il Consiglio di Presidenza interviene su qualsiasi argomento che non sia di esclusiva competenza degli altri Organi della Federfarma Napoli.

2.Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, entro dieci giorni, su richiesta di almeno tre componenti.
Art. 19
1.La cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di Presidente della Federfarma Napoli comporta automatica decadenza dell’intero Consiglio di Presidenza e determina la necessità della convocazione del Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente e della successiva nomina del Consiglio di Presidenza. Durante tale periodo si potrà svolgere solo l’attività di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE


Art. 20
1.Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo per alzata di mano, salvo che il Consiglio decida diversamente, a maggioranza di voti tra i propri membri, rimane in carica tre anni ed è eleggibile per massimo tre mandati consecutivi.

2.Il Presidente presiede le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, ed ha la rappresentanza legale (negoziale e processuale dell’Associazione e la firma sociale) della Federfarma Napoli sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità e dei terzi.

3.In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, la sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

4.In particolari casi il Presidente può affidare compiti organizzativi ed incarichi speciali ad iscritti alle Associazioni aderenti o ad esperti.


IL SEGRETARIO 


Art. 21
 1.Il Segretario:

 a)Cura il coordinamento e la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza; 

 b)Redige i verbali delle sedute trascrivendoli in apposito registro, sottoscrivendoli assieme al Presidente, dandone comunicazione agli assenti delle sedute consiliari;

 c)Cura l’andamento dell’Ufficio di Segreteria e l’organizzazione dell’Archivio;

 d)Redige l’edizione della stampa di categoria con l’ausilio di un comitato redazionale paritetico tra Titolari di farmacia urbani e rurali.

 2.E’ nominato dal Presidente in seno al consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni ed è eleggibile per massimo tre mandati consecutivi.

 3.In caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno temporaneamente assunte dal Presidente o dal Consigliere delegato.
 

IL TESORIERE


Art. 22
1.Il Tesoriere predispone la bozza preliminare dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo, coordina le attività di riscossione dei contributi e di tutti gli altri crediti della Federfarma, istruisce ed emette i mandati di pagamento.

2.E’ nominato dal Presidente in seno al consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni ed è eleggibile per massimo tre mandati consecutivi.

3.In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno temporaneamente assunte dal Presidente o dal Consigliere delegato.

 

COLLEGIO SINDACALE


Art. 23

1.Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea fra gli Associati ed è composto di tre componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2.Il Collegio designa fra i suoi membri effettivi il Presidente del Collegio Sindacale.

3.Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Deve altresì accertare, almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art. 24
 1.Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea fra gli associati ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno assume l’Ufficio di Presidente. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

 2.Spetta al Collegio dei Probiviri:
 a)decidere sul ricorso degli Associati di cui all’art. 5;
 b)decidere sulle vertenze che sorgessero fra Associato ed Associato e fra Associato ed Associazione;
 c)emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio;
 d)intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e singoli iscritti e Mutue, Enti economici, fornitori o clienti.
 3.Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi, che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio,  sono inappellabili.

 

COMMISSIONI TECNICHE


Art. 25
1.Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni Tecniche per lo studio di problemi interessanti la categoria.

2.Ad ogni Commissione Tecnica è, di norma, preposto con funzione di coordinatore, un componente il Consiglio Direttivo.

3.Le Commissioni Tecniche sono composte da rappresentanti e/o delegati urbani e rurali e possono essere assistite da esperti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4.Le spese inerenti al funzionamento delle Commissioni Tecniche sono a carico di Federfarma Napoli.

 

MEMBRI ONORARI


Art. 26
1.Sono membri di diritto degli Organi associativi: i Presidenti uscenti dell’Associazione Provinciale e dell’Unione Sindacale Regionale, per quest’ultima se socio della Provincia di Napoli.

2.Su invito del Consiglio Direttivo i membri onorari potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni con funzione consultiva: emettono pareri.

 

CENTRO STUDI


Art.27
1.E’ costituito il Centro Studi affidato alla responsabilità organizzativa del Segretario e composto da cinque farmacisti, Titolari o rappresentanti di società Titolari o gestrici di farmacia, eletti dal Consiglio per le loro capacità di studio e per l’esperienza della vita associativa a livello provinciale, regionale e nazionale.

2.E’ prevista la consulenza di esperti di volta in volta secondo l’argomento sottoposto a studio. Il Centro Studi esamina qualunque argomento inerente l’attività della farmacia, su incarico della Presidenza o del Consiglio di Presidenza, salvo il rispetto del budget definito dall’Assemblea ordinaria nell’ambito del bilancio di previsione.

3.Le cariche non sono remunerate, salvo il recupero delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 28
1.Il fondo comune della Federfarma Napoli è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dai singoli associati, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni immobili e mobili, dagli impianti e attrezzature acquistati dalla Federfarma Napoli, dalle partecipazioni della Federfarma Napoli in Società, Enti o altri Organismi, dai titoli di credito e da quant’altro comunque in proprietà o in possesso della Federfarma Napoli.

2.Le quote e i contributi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

3.Ai sensi dell’art. 37 del codice civile, il fondo comune è indivisibile e i singoli Associati non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota in caso di recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

4.La deliberazione assembleare di messa in liquidazione di Federfarma Napoli stabilisce i criteri di riparto del patrimonio fra gli Associati, una volta estinte tutte le passività. Il Consiglio Direttivo provvederà alle operazioni di liquidazione.

5.L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal Tesoriere, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall’Assemblea rispettivamente entro il 15 dicembre e il conto consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.
6.E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 29
1.Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente statuto debbono risultare dai libri dei verbali.

2.Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri sociali.
Art. 30
1.Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti degli organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può cooptare fino allo scadere del triennio, gli Associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti. Nel caso venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, l’Assemblea deve essere immediatamente convocata a cura del Consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica per provvedere a nuova elezione.
Art. 31
1.E’ prevista un’indennità di sostituzione per le cariche di Presidente, vicePresidente, Segretario e Tesoriere la cui entità sarà fissata dall’Assemblea. Tale indennità, su base annuale, non potrà eccedere il relativo costo medio di un collaboratore farmacista. Ad ogni componente degli Organi sociali spetta il rimborso delle spese sostenute per incarichi formalmente affidati o derivanti dalla sua qualifica.
Art. 32
1.Entro 3 mesi dall'approvazione di qualunque revisione dello Statuto, il Consiglio Direttivo adotta le norme regolamentari necessarie per la sua esecuzione e attuazione.
Art. 33
1.Per qualsiasi controversia tra gli Associati e la Federfarma Napoli che non sia possibile comporre ai sensi dell’art. 24, commi 2, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Art. 34
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.