AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

Ispezioni in farmacia

 

Registro Verbale di Ispezione, adottato dal Settore Farmaceutico della Regione Campania e regolarmente utilizzato dalle Commissioni  Ispettive  delle AA.SS.LL, pertanto si riportano di seguito le possibili  violazioni e relative sanzioni, che si possono riscontrare nel corso dell’ispezione in Farmacia;
Scarica il Registro in formato zip        

Sanzioni e violazioni relative all’Autorizzazione

·           Apertura della Farmacia senza autorizzazione: (art 104 Tuls) Penale e amministrativo; Arresto fino ad un mese e ammenda da lire 100.000 a lire 500.000(art. 104, 6° comma), chiusura della farmacia.

·           Apertura di farmacia prima dell’ispezione dei locali, arredi e provviste: (art. 111 Tuls), Amministrativo, Decadenza dell’autorizzazione (art. 113 Tuls);

·           Trasferimento locali della farmacia all’interno della sede senza autorizzazione: (art. 13,DPR1275/71) Penale e Amministrativo Arresto e ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 (art. 104, 6° comma, Tuls  chiusura della farmacia nei  nuovi locali( art. 207, 7 comma, Tuls);         

Sanzioni e violazioni relative all’Organizzazione del servizio : casistica

·            Carente garanzia di buon esercizio dei locali, arredi e provviste della farmacia: (art. 111 e 113 Tuls) Amministrativo Diffida alla regolarizzazione/decadenza dell’autorizzazione;
·            Comunicazione dei locali della farmacia con ambulatori medici annessi: ( art. 45, R.D. 1706/38) Amministrativo, sanzione pecuniaria fino a lire 400.000 (art. 358, 2 comma Tuls, sostituito dall’art. 16 del  D.L.ivo 196 del 22/maggio/1999,che prevede una sanzione da € 1549,37 a un massimo di € 9296,22), ammessa la conciliazione; chiusura degli ambulatori(art. 193, 4° comma Tuls);
·           Pubblicità non autorizzata di ambulatori medici e/o di specialità medicinali e/o di presidi medico chirurgici: (art. 201, 1° e 3° comma, Tuls), Penale- arresto e ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 ( art. 201, 5° comma,Tuls);
·            Omessa detenzione in farmacia delle sostanze medicinali obbligatorie Tabella 2 F.U. (art. 123, 1°comma sub a,Tuls ) Amministrativo- Sanzione pecuniaria da lire 20.000 a lire 400.000( art. 123, 2° comma, tuls)- ammessa la conciliazione;
·            Omessa detenzione in farmacia e mancata ostensione al pubblico della F.U. e della tariffa ufficiale dei medicinali: ( art. 123, 1° comma sub b, Tuls), Amministrativo-Sanzione pecuniaria da lire 20.000 a lire 400.000 ( art. 123, 2à comma ,Tuls), ammessa la conciliazione; Omessa ostensione al pubblico degli orari di apertura e di chiusura, dei turni di servizio( art. 119, 3° comma, tuls e art. 29, 1° comma , RD 1706/38) Amministrativo-Sanzione pecuniaria da lire 100.000 a lire 400.000,ammessa la conciliazione;
·            Omessa indicazione dei prezzi sulle merci esposte nelle vetrine e sui banchi di vendita( art. 38 legge 426/71) Amministrativo- Sanzione pecuniaria da lire 40.000 a lire 10.000.000( art. 39, 1° comma legge 426/71), ammessa la conciliazione;
·           Esercizio abusivo della professione(art. 348, cod. penale) Penale- reclusione fino a sei mesi o multa da lire 200.000 a lire 1.000.000;
·            Detenzione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 cod.  e art. 123, comma 2 Tuls) Penale- reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a lire 200.000( art. 443 cod. penale); (discrezionale) chiusura temporanea  della farmacia da cinque giorni ad un mese ( art 123, comma 4, Tuls), decadenza dell’autorizzazione in ipotesi di recidiva;
·           Omessa verifica periodica delle bombole di O2 di proprietà della farmacia( art. 44, RD 824/27), Penale-ammenda da lire 4.000 a lire 400.000 o arresto fino a un mese( art. 112, R.D. 824/27) Mancata ottemperanza al D.L. n. 87/05 convertito in legge n.    149/05Lista di trasparenza dei medicinali di classe CIl farmacista che non ottempera agli obblighi previsti da tale legge è soggetto alla sanzione pecuniaria da 258,23 € a 1549.37 €. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a 15 giorni (art. 1,comma 6-bis