AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

distinta mese di agosto 2012

Roma,              29 agosto 2012

Uff.-Prot.n°     UE. RB. 13636/312/F7/PE

Oggetto:          Legge 135/2012.

              Distinta mese di agosto.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 12953/288 del 3 agosto 2012, prot. n. 12724/285 del 31 luglio 2012, prot. n. 12600/281 del 28 luglio 2012,  prot. n. 12601/282 del 28 luglio 2012 e prot. 13383/302 del 14 agosto 2012.

                                                                                

Questa Federazione ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per quanto attiene la presentazione da parte delle farmacie della DCR del mese di agosto in relazione alla questione relativa alla decorrenza dello sconto del 2,25%.

            Sarà opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari.

Già nelle precedenti circolari formulate anche prima della definitiva conversione in legge,  Federfarma aveva, in tutta trasparenza, segnalato alle organizzazioni in indirizzo l’ennesimo problema interpretativo scaturente dalla conversione in legge del D.L. di Spending review.

Veniva segnalato come nella legge di conversione erano presenti due disposizioni in apparente contrasto: 

ü  l’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione prevede che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art.15, comma 2,  del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95” vale a dire proprio quello degli sconti;

ü  le modifiche apportate dal Senato all’articolo 15 comma 2 che modificano la percentuale di sconto a carico delle farmacie mantenendo l’originaria formulazione della norma che ne prevede la decorrenza “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Come è noto, Federfarma ha suggerito di accompagnare la distinta del mese di luglio (alla quale è stato correttamente applicato lo sconto allora vigente del 3,65%) con una dichiarazione con la quale le farmacie si riservavano di richiedere l’eventuale restituzione di somme corrisposte in eccesso alla luce della conversione del provvedimento.

Federfarma ha svolto tale attività in perfetta trasparenza notificando a tutte le Regioni d’Italia, la convinzione che la misura dello sconto definitivamente stabilito dalla legge 135/2012, debba trovare applicazione dal 7 luglio 2012.

Successivamente alcune regioni hanno affrontato la questione diramando comunicazioni in materia con le quali hanno optato per una interpretazione che considera lo sconto del 2,25% decorrente dal 15 agosto u.s. essendo vigente nel periodo 7 luglio/14 agosto, lo sconto del 3,65%.

Fa eccezione la regione Piemonte la quale, a testimonianza indiretta della sussistenza dell’incertezza interpretativa, sposa la interpretazione fornita da Federfarma  che considera lo sconto del 2,25 decorrente sin dal 7 luglio.

In considerazione del quadro determinatosi Federfarma ritiene opportuno fornire indicazioni alle organizzazioni in indirizzo nel senso di perseverare nella interpretazione suddetta predisponendo, in tal senso, la distinta di agosto.

Su questa base sono state fornite indicazioni a tutte le Software House delle farmacie, con l’invito a rilasciare, per tempo, aggiornamenti dei gestionali tali da consentire alle farmacie, con la DCR di agosto, di recuperare la differenza fra lo sconto del 3,65%, inizialmente previsto dal decreto, e lo sconto del 2,25%, definitivamente stabilito nella conversione in legge.

Federfarma conta di aggiornare le organizzazioni in indirizzo sull’evolversi della questione.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE               

Dott. Alfonso MISASI           Dott.ssa Annarosa RACCA

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali