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Documenti Utili in farmacia

Documenti obbligatori

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Bollettario buoni acquisto stupefacenti degli ultimi 5 anni,(allegare le relative fatture d’acquisto).

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Registro copia veleni per la vendita delle sostanze velenose per uso non medicinale .

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Registro di entrata e uscita degli stupefacenti (deve essere vidimato dall’autorità sanitaria competente prima dell'uso)

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Registro Carico Scarico Sostanze Zuccherine.
Obbligatorio per le farmacie che impiegano sostanze zuccherine per effettuare preparazioni galeniche. (Vidimare al comune prima dell'uso) 

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Registro dei verbali di ispezione. (Distribuito da Federfarma Napoli per i propri iscritti)

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Registro carico- scarico Alcool Etilico. Il registro viene consegnato dalla UTIF obbligatorio per detenzione di quantitativi superiori a 20 litri se puro o 300 litri se denaturato. Il registro non è obbligatorio se l’alcool denaturato è confezionato.

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Registro materie prime e delle preparazioni sono consigliabili

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Decreto di autorizzazione all'apertura della farmacia (Decreto Regionale)

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Registro delle preparazioni officinali allestite .

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Registro delle preparazioni magistrali (conservare una copia o l'originale delle ricette per 6 mesi).

 

Documenti vari da tenere in farmacia

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Laurea del titolare (o direttore responsabile)

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TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
La Legge Regionale dell'11 Agosto 2001 n° 10 pubblicata sul B.U.R.C. N° 44 del 29 Agosto 2001 ha abolito nella Regione Campania le tasse di concessione annuale relative all'esercizio della farmacia.

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IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ SULL’INSEGNA DELLA FARMACIA
La Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) e la successiva Legge 75/2002, hanno stabilito che l’imposta comunale di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto le farmacie le cui insegne rientrano in tale limite dimensionale (5 metri quadrati complessivi di superficie), non saranno tenute al pagamento né dell’imposta comunale sulla pubblicità, né, laddove si era provveduto in tal senso, del canone sostitutivo dell’imposta.
Il pagamento dell’imposta annuale relativa alle insegne esposte dalle farmacie, ovviamente eccedenti il limite dimensionale sopra indicato, nonché agli altri mezzi pubblicitari utilizzati, va effettuato entro il giorno 31 gennaio .
L’imposta non è inoltre dovuta per l’esposizione dei cartelli che riportano orari, turni e ferie delle farmacie, in quanto obbligatori per legge. Peraltro, per fruire dell’esenzione, le dimensioni di detti cartelli non devono superare la superficie di mezzo metro quadrato.

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TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eventualmente effettuate dalle farmacie va operato entro giorno 31 gennaio.
Si rammenta che sono assoggettate alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province .

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Planimetria dei locali adibiti a farmacia.

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Certificato di sana e robusta costituzione

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Certificato di agibilità dei locali adibiti a farmacia.

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Manuale HACCP per la corretta conservazione degli alimenti

 

I dipententi non laureati devono avere il L.I.S.A. al posto del Libbretto sanitario

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La Delibera di Giunta Regionale n. 932 del 26/06/2004 elenca le categorie di lavoratori per i quali non è giustificato il possesso del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi  L.I.S.A., menzionato nell' art.3, l'articolo chiarisce che “i farmacisti (in possesso di diploma di laurea) sono esonerati dall’obbligo della verifica della formazione” (corso di formazione per alimentaristi). Pertanto il personale “non laureato” è obbligato a sostenere il corso di formazione per alimentaristi di Rischio 1.
Il corso della durata di 4 ore, prevede il pagamento di una quota di iscrizione da pagare all’atto della prenotazione tramite bollettino di conto corrente ,  la formazione conseguita ha la validità di tre anni.

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No Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)
Il Ministero della Salute, con ulteriore nota
prot. 14136-P del 12 maggio 2009 chiarisce definitivamente che “... all’interno della ASL, al fine della registrazione delle farmacie che effettuano la commercializzazione di prodotti alimentari, il flusso di dati avverrà dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli alimenti”. Viene quindi confermato l’esonero per le farmacie dall’obbligo della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004. Il decreto autorizzativo della farmacia è infatti omnicomprensivo.

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Farmacopea Ufficiale XII Ed. da tenere entro marzo 2009

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Tariffa nazionale.

alt VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI- D.LGS 28/03/00 N° 182.
 

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