AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

cessione prodotti alimentari

                                                                                     Roma,           22 ottobre 2012

                                                                                      Uff.-Prot.n°  UE. AA/16540/384/F7/PE

Oggetto:       Legge 27/2012 – Art. 62  Norme per la

                     cessione dei prodotti alimentari. 

                                                                                        ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

                                                                                        ALLE UNIONI REGIONALI

Tra le novità del Decreto Liberalizzazioni (DL.1/2012) convertito con la legge 27/2012, compaiono nuove regole per la cessione dei prodotti alimentari.

Il provvedimento contiene all’art. 62 (allegato n.1), intitolato “Disciplina delle relazioni commerciali in materi di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, una specifica disciplina relativa ai contratti della filiera agroalimentare conclusi tra operatori commerciali, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Le disposizioni introdotte dall’art. 62 del D.L. 1/2012, come affermato espressamente nella relazione tecnica del provvedimento, presentano la finalità dichiarata di correggere parzialmente gli squilibri nell’ambito delle relazioni commerciali della filiera agroalimentare, in cui una parte si trovi in posizione di evidente minor forza economica e contrattuale rispetto alla controparte che si presume più forte e che, nell’ambito di tale comparto, viene individuata nella grande distribuzione organizzata (GDO).

Occorre tuttavia considerare che le medesime disposizioni penetrando in tutte le  contrattazioni del comparto agroalimentare, impongono elementi di rigidità che ne appesantiscono l’azione, modificando prassi commerciali in uso, con il concreto rischio di aggravare i diffusi problemi di liquidità, oggi acuiti dalla crisi economica.

Si segnala che Confcommercio e Confindustria con una lettera congiunta a firma dei rispettivi Presidenti, inviata al Presidente del Consiglio -Monti, al Ministro delle Politiche Agricole - Catania e al Ministro dello Sviluppo Economico - Passera,  hanno chiesto un incontro urgente al Ministro Catania per affrontare e valutare il grave impatto che tale provvedimento ha sul mondo delle imprese in un contesto di grave crisi economica.

Fermo restando l’impegno di Federfarma a comunicare eventuali novità che dovessero modificare i termini di applicabilità del provvedimento, si fornisce di seguito un commento all’art. 62.

Art. 62 – Entrata in vigore e DM attuativo.

Le disposizioni dettate dall’art. 62 entreranno  in vigore a decorrere dal prossimo 24 ottobre 2012.

Tale decorrenza non viene modificata dalla mancata emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dal comma  11-bis dell’art. 62, che deve definire le modalità applicative delle disposizioni dettate dall’art. 62.

A tale riguardo si segnala che sulla bozza di tale decreto attuativo si è espresso favorevolmente, seppur con alcune osservazioni, il Consiglio di Stato il 27 settembre 2012, ed è, pertanto, presumibile una prossima pubblicazione in G.U. della nuova bozza, già in circolazione tra gli operatori (allegato n.2) ed alla quale si farà riferimento nella presente circolare per chiarire alcuni aspetti dell’art. 62.

Art. 62 –Forma e contenuti del contratto

L’art. 62 citato, prevede che i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta ed informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

A pena di nullità, rilevabile anche d\'ufficio dal giudice, viene altresì previsto l’obbligo di indicare i seguenti elementi:

-la durata

- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto

- il prezzo

- le modalità di consegna e di pagamento.

A carico del contraente (diverso dal consumatore finale) che contravviene a tali obblighi, fatta salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato, viene inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità, compresa tra € 516 ed € 20.000 è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Si segnala che la bozza del dm attuativo considera come “prodotti alimentari” quelli di cui all’art. 2 del Reg. Ce 178/2002 ossia “ogni sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito”. Da ciò consegue, ad esempio, che anche gli integratori alimentari sono considerati, ai sensi dell’art. 62, come alimenti.

A tale riguardo si informa che Federfarma ha già provveduto a chiedere formalmente ai ministeri interessati di escludere dal campo di applicazione del provvedimento alcuni prodotti (allegato n.3)

Nel contempo si osserva che per “cessione” di alimenti la bozza del dm considera il trasferimento di proprietà dei prodotti dietro il pagamento di un prezzo con consegna nel territorio italiano.

Art. 62 –Termini di pagamento

L’aspetto che più incide sulle prassi commerciali in uso è però quello contemplato al comma 4 dell’art. 62 che, in relazione ai suddetti contratti, ha stabilito che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

per i prodotti alimentari deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture; tra i prodotti “deteriorabili” si segnalano, in quanto di interesse della farmacia i prodotti alimentari preconfezionati con una data di scadenza non superiore a 60 giorni e tutti i tipi di latte;

per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.

In relazione ai suddetti contratti è stato precisato che il termine per il pagamento del corrispettivo (trenta giorni per le merci deteriorabili e sessanta giorni per tutte le altre merci) decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la data di ricevimento della fattura, i termini decorrono dalla data di consegna dei prodotti.

La data di ricevimento della fattura, infatti, è validamente certificata solo nei seguenti casi:

- consegna della fattura a mano;

- invio a mezzo di raccomandata A.R.;

- posta elettronica certificata (PEC);

- impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta nelle modalità di inoltro delle fatture: i termini di pagamento potranno infatti essere più o meno prolungati, a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse e spedite dal fornitore e della capacità dello stesso di dar prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente.

In tema di fatturazione si segnala che la bozza di dm prevede che i fornitori dovranno emettere fatturazioni separate in ordine ai diversi termini di pagamento applicabili alle referenze ordinate dalle farmacie.

Interessi

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è dato dalla somma tra il saggio d’interesse della BCE e le maggiorazioni di legge, pari a 9 punti percentuali (7% attualmente previsto per i ritardi di pagamento in generale + 2% maggiorazione per i prodotti agricoli e alimentari) per un totale complessivo uguale a: Tasso BCE + 9%.

Da notare che la disposta abrogazione (cfr. comma 11) del comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 comporta l’inderogabilità delle nuove disposizioni.

Al riguardo si osserva che se è vero che gli interessi di mora non possono essere esclusi da un’apposita clausola contrattuale (in tal senso vietata) è altrettanto vero che non è previsto alcun obbligo in capo al fornitore di esigere tali interessi ne, tanto meno, è previsto a carico dello stesso fornitore alcun obbligo di denunciare all’AGCM o ad altra autorità (ad esempio la GDF) il proprio debitore che paga in ritardo

In tal caso, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad €500.000, in ragione del fatturato dell\'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Art. 62 – Pratiche commerciali sleali

Il comma 2 della norma in esame, con una formulazione generale che sembrerebbe  valida non solo per  i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari sopra richiamati, ma anche per quelli i aventi ad oggetto la cessione di qualunque tipo di prodotto o servizi, introduce il divieto espresso di:

• imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

• applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

• subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

• conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

• adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Anche a carico del contraente che non abbia rispettato tale divieto viene prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura, da € 516 ad € 3.000, è determinata facendo riferimento al beneficio da questi ricevuto.

Cordiali saluti.

                          IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE

                       Dott. Alfonso MISASI                           Dott.ssa Annarosa RACCA

 

 

 

 

 

 

All.n. 3