AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

D.L. 95/2012 “Spending review” sconto del 3,65%

Roma,              31 luglio 2012

Uff.-Prot.n°     UE.UL -  RB.AA.AC.BF /12724/285/F7/PE

Oggetto:          D.L. 95/2012 “Spending review”.

              Testo approvato dal Senato.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 12600/281 del 28 luglio 2012 e prot. n. 12601/282 del 28 luglio 2012.

                                                                                

L’Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2012 ha approvato, con l’apposizione della fiducia,  il maxi-emendamento (allegato n.1) al DDL n. 3396 di conversione del decreto-legge 95/2012. Il testo così approvato passa adesso all’esame della Camera dove, probabilmente,  per accelerare i tempi di approvazione, verrà posta la fiducia. La votazione è prevista nei prossimi giorni dopo di che il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito viene fornito il commento alle novità introdotte con il maxi-emendamento.

SCONTI

Gli sconti posti a carico di farmacie ed industrie farmaceutiche sono stati considerevolmente ridotti, sia nell’ammontare che, limitatamente alle  farmacie, nell’arco temporale di applicazione. Si ricorda, infatti, che la trattenuta posta a carico delle farmacie, nel testo originario non aveva alcuna limitazione temporale. I nuovi sconti sono i seguenti:

farmacia 2,25%;

industria 4,1%. 

In ordine alla decorrenza dello sconto ridotto del 2,25% occorre precisare che questo sarà applicabile solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione; sino a tale data resta in vigore lo sconto del 3,65% che ha trovato applicazione dal giorno 7 luglio 2012

Federfarma darà comunicazione dell’iter parlamentare di approvazione della legge in esame e della relativa pubblicazione in G.U. e, conseguentemente, della effettiva decorrenza del nuovo sconto del 2,25%. In tale occasione Federfarma fornirà anche indicazioni sulla predisposizione della distinta contabile.

In proposito occorre segnalare che il testo approvato dal Senato presenta due disposizioni in evidente contraddizione: 

ü  l’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione prevede che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art.15, comma 2,  del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95” vale a dire proprio quello degli sconti;

ü  le modifiche apportate dal Senato all’articolo 15 comma 2 che modificano la percentuale di sconto a carico delle farmacie mantenendo l’originaria formulazione della norma che ne prevede la decorrenza “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In altre parole, da un lato, il legislatore sembrerebbe aver voluto tenere in piedi lo sconto del 3,65% dal 7 luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dall’altro sembrerebbe voler applicare lo sconto del 2,25% sin dal 7 luglio.

Federfarma chiarirà tale aspetto nei prossimi giorni.

In ogni caso è previsto che lo sconto del 2,25% , così come ogni altra trattenuta a carico delle farmacie, cesserà al 31 dicembre 2012, data entro la quale dovrà essere rideterminata la metodologia di remunerazione delle farmacie, secondo quanto più avanti descritto.

 

NUOVO METODO DI REMUNERAZIONE.

La nuova road map di revisione della metodologia di remunerazione, nel dare applicazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 bis della legge 122/2010, ha introdotto alcuni elementi di innovatività.

E’ stata in primo luogo operata una delegificazione della materia, dando mandato al Ministero della salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, di definire il nuovo metodo tramite Decreto, sulla base dell’accordo che andrà a definirsi tra l’AIFA e le  associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il decreto dei ministeri sarà emanato previa intesa tra i Ministeri stessi e la Conferenza Stato Regioni.

 La disposizione prevede che tale decreto che dovrà ridefinire i margini di farmacie grossisti, debba essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione In caso di mancato accordo entro i 90 giorni, i Ministeri provvederanno ugualmente con decreto d’intesa con la conferenza Stato regioni e sentite le commissioni parlamentari competenti. Sono stati, inoltre, introdotti due principi metodologici che dovranno essere rispettati nella definizione del nuovo metodo: i margini da prendersi come riferimento per la definizione del muovo metodo e sulla base dei quali dovrà essere garantita l’invarianza per la pubblica amministrazione sono quelli in essere alla data del 30 giugno 2012 .

In ogni caso il nuovo metodo avrà applicazione dal 1° gennaio 2013 con la contemporanea cessazione delle norme che prevedono l’imposizione di sconti a trattenute a carico delle farmacie.

TETTI DI SPESA

Per il 2012 resta confermato il tetto del 13,1%.

Sono stati rideterminati i tetti di spesa, sia territoriale che ospedaliera: a decorrere dal 2013, il tetto di spesa territoriale passa dall’11,5% all’11,35%, mentre quello ospedaliero viene aumentato (sempre dall’anno 2013) dal 3,2% al 3,5%.

Altrettanto invariate restano le regole di copertura degli eventuali sforamenti.

PRESCRIZIONE FARMACI EQUIVALENTI

E’ stata introdotto un nuovo comma 11 bis che regola le modalità prescrittive dei medicinali equivalenti.

Il Senato ha voluto ribadire la necessità che il medico proscrittore, con l’apporto professionale indispensabile del farmacista, indirizzi la prima prescrizione relativa ad una patologia verso farmaci equivalenti di basso prezzo, riportando sulla ricetta il solo principio attivo.

E stato, infatti, previsto che il  medico che si trovi a prescrivere, per la prima volta ad un paziente un farmaco equivalente per il quale sono disponibili più medicinali equivalenti, dovrà indicare sulla ricetta del SSN, la sola denominazione del principio attivo. L’eventuale apposizione del nome dell’azienda produttrice del generico o del nome di fantasia del farmaco Originator sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico apponga la clausola di non sostituibilità corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.

Naturalmente per l’effettiva applicazione di tale disposizione occorrerà attendere la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della legge di conversione. 

In tale occasione saranno fornite anche indicazioni sulla spedizione delle ricette .

 

PATTO PER LA SALUTE

E’  stato posticipato al 15 novembre 2012  (rispetto alla data del 31 luglio 2012 )  il termine entro il quale deve essere stipulato il patto per la salute 2013/2015 tra stato e Regioni.

 

COSTI STANDARD 

Il processo ha subito una accelerazione, entro il 31 ottobre 2012 il Governo dovrà acquisire e pubblicare i dati relativi ed entro il 31 dicembre 2012, definire i tempi di attuazione dell’adozione dei costi e fabbisogni standard in sanità.  

   

ETA’ PENSIONABILE E NOMINA DEL DIRETTORE.

Come è noto, l’art. 11 del d.l. 1/2012 ha introdotto un limite alla direzione della farmacia, stabilendo che può essere conservata sino al raggiungimento dell’età pensionabile. Detto limite ha suscitato grandi preoccupazioni ai titolari ultrasessantacinquenni, per la mancanza di un margine di tempo sufficiente per organizzare la direzione. Particolarmente danneggiati ne risultano i titolari di farmacia rurale sussidiata, che, il più delle volte, non hanno nemmeno le possibilità economiche di nominare un direttore di farmacia.

Tali difficoltà sono state più volte rappresentate da Federfarma alle competenti Autorità, a livello sia nazionale che locale, le quali, coerentemente, non hanno dato immediata attuazione all’obbligo in questione in attesa di un’opportuna modifica legislativa.

Con l’emendamento è stato previsto che l’obbligo di nominare un direttore al raggiungimento del requisito dell’età pensionabile non si applica alle farmacie rurali sussidiate e per le altre farmacie si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In ogni caso si rammenta che il Consiglio nazionale dell’ENPAF ha recentemente portato l’età pensionabile ad anni 68 a partire dal 2013. Tale delibera è stata trasmessa ai Ministeri dell’Economia e del Lavoro per l’approvazione definitiva (Cfr. Circolare n.245 del 28 giugno 2012).

 

 

 

CONCORSO STRAORDINARIO

 

Piattaforma unica informatica

Per esigenze di trasparenza e di uniformità delle procedure concorsuali che verranno attivate sul territorio nazionale, è stata prevista la realizzazione, a cura del Ministero e delle Regioni, di una piattaforma informatica unica per lo svolgimento di dette procedure, da mettere a disposizione delle regioni stesse e dei candidati.

Definizione delle farmacie soprannumerarie

La vigente normativa sul concorso straordinario prevede che possano parteciparvi  anche i titolari di farmacia soprannumeraria o i soci di società titolare di farmacia soprannumeraria, senza, tuttavia, darne una precisa definizione.

L’emendamento intende individuare con precisione quali siano le farmacie soprannumerarie, prevedendo che “per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio ‘topografico’ o ‘della distanza’ ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo”.

Eliminazione del limite di età per partecipare al concorso in forma associata

La partecipazione in forma associata al concorso straordinario attualmente è limitata ai farmacisti di età non superiore ai 40 anni.

Per evitare possibili censura di illegittimità costituzionale e di mancato rispetto della normativa comunitaria, viene prevista la soppressione di tale limite.

Procedura per l’assegnazione delle sedi

 

E’ prevista una procedura maggiormente dettagliata  per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso, successivamente all’approvazione della graduatoria.

 

Punteggio per attività di ricerca

Viene introdotto uno specifico punteggio per l\'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutica.

Infine, si ribadisce che nell’emendamento non sono previste le paventate nuove disposizioni che avrebbero dovuto liberalizzare ulteriormente il settore, mediante l’eliminazione della distanza minima tra farmacie e la conseguente modifica delle norme del trasferimento.

 

Pertanto, rimane ferma la disciplina, contenuta nella legge n. 475/68, concernente i trasferimenti dell’ubicazione della farmacia e la distanza minima tra farmacie di 200 metri.

* * * * *

Federfarma si riserva di fornire ulteriori commenti in merito alle problematiche trattate nella presente circolare e sugli ulteriori aspetti considerati nel provvedimento di spending review.

Cordiali saluti.

     IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE        

Dott. Alfonso MISASI                                             Dott.ssa Annarosa RACCA

Allegato n. 1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali