AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

chiarimenti distribuzione presidi per diabetici

Il Presidente                                                                                                    Napoli, 24 settembre 2012

                                                                                                                      AI TITOLARI DI FARMACIA

                                                                                                                      DI NAPOLI E PROVINCIA

Prot:608/12

OGGETTO: modalità distribuzione presidi per diabetici – chiarimenti

Caro Collega,

facendo seguito alla pubblicazione sul B.U.R.C. del Decreto 75 del 9.7.2012 avente per oggetto: Recepimento del Protocollo di Intesa per la distribuzione dei presidi per diabetici sottoscritto, in data 30.3.2012, con Federfarma Campania, Federfarma Napoli ed Assofarm Campania e sua integrazione del 7.6.2012, mi preme fare chiarezza circa la problematica della “sostituibilità”.

L’ultimo comma dell’integrazione recita:” FEDERFARMA si obbliga ad assicurare al paziente l’erogazione di tutte le marche e tipo di dispositivi in conformità a quanto previsto dal piano terapeutico…”.; la decisione da parte della scrivente Associazione di sottoscrivere l’impègno contrattuale teso ad  assicurare ai pazienti l’erogazione di tutte le marche e tipo di dispositivi fu maturata a seguito di un incontro con i rappresentanti dei medici diabetologi e delle associazioni di pazienti diabetici. Durante tale incontro gli stessi medici sostennero che, prima del rilascio di uno strumento,  al paziente diabetico veniva tenuto un corso di formazione relativo all’utilizzo di quello specifico strumento e che, pertanto, questo non poteva essere sostituito, oltre al fatto che la prescrizione della marca del reflettometro e delle relative strisce rappresentano un atto medico, non suscettibile di modifica da parte di chi eroga i prodotti.

Premesso che i medici e le strutture accreditate “predispongono il piano terapeutico del paziente indicando la tipologia e la quantità dei presidi diagnostici e terapeutici necessari alla corretta gestione della patologia” e che quindi l’indicazione della eventuale marca produttrice sul Piano Terapeutico non trova fondamento nella Legislazione Regionale;

Visto il provvedimento n° 11946/2003 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “I vari test diagnostici per la rilevazione della glicemia costituiscono presidi medico-diagnostici che assolvono alla stessa funzione d’uso e sono fra loro ampiamente sostituibili. Tutti sono infatti basati su sistemi similari, formati da lettori e strisce, che sono facilmente utilizzabili dai pazienti per l’autocontrollo domiciliare e tutti offrono risultati diagnostici attendibili. Le intervenute innovazioni tecnologiche dei test, che hanno comportato un continuo miglioramento delle loro caratteristiche (miniaturizzazione, velocità di lettura, aspirazione del sangue, minore quantità di sangue) non hanno alterato tale situazione. (…) Dal punto di vista della domanda, la scelta del test, per le particolari dinamiche commerciali che si presentano in questomercato, sembra prevalentemente condizionata dalle politiche promozionali delle imprese, basate sulla cessione gratuita o a prezzi modici dei lettori. In particolare, dalle risultanze istruttorie emerge che la scelta del test fra quelli presenti nel mercato non risulta condizionata da valutazioni di carattere medico, ossia dalla specifica patologia di ciascun paziente: e ciò vale sia in ambito ospedaliero, dove vengono effettuate gare a fornitore unico con l’individuazione di un solo tipo di test, sia per quanto riguarda i consumi extraospedalieri, ove la scelta è influenzata da una pluralità di soggetti e condizionata essenzialmente dalla disponibilità di lettori da consegnare gratuitamente”;

pertanto, le farmacie si obbligano ad erogare tutte le marche di strisce per i reflettometri in possesso e già in utilizzo al paziente stesso.

Si precisa che qualora il paziente necessiti di un nuovo reflettometro:

-  la farmacia garantisce, in via prioritaria, la sostituzione con reflettometro della       marca a titolo gratuito, se nella disponibilità della farmacia;

-      la farmacia garantisce comunque a titolo gratuito la sostituzione del reflettometro con strumento di pari caratteristiche ed uguale utilizzo, comunque rispondente per tipologia alle direttive CCE 98/79, 93/42; il paziente firmando in originale il modulo di consegna ne attesta l’accettazione.

Relativamente agli AGHI PUNGIDITO ed agli AGHI PER PENNA INSULINA, la farmacia è obbligata a rispettare quanto riportato sul piano terapeutico per tipologia di prodotto prescritto e non per marca (esempio: ago penna 31G 6mm).

A tale proposito, Ti invito a prestare la massima attenzione tra il prezzo di cessione praticato dalle Aziende produttrici e/o dalla Distribuzione Intermedia alla farmacia ed il prezzo contrattualmente pattuito con la Regione Campania, al fine di evitare di effettuare erogazioni con danno economico per la farmacia (esempio: NOVOFINE AGHI PENNA).

Ti ricordo infine che presso la nostra società di servizi Federfar.NA s.r.l. sono disponibili tutti i presidi per diabetici (inclusi reflettometri e pungidito) per garantire il rispetto di quanto concordato con la Regione Campania e lasciare all’azienda farmacia un ritorno economico sulla fornitura.

 

                           Cordialità

                                                                                                                     Michele Di Iorio