AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

Federfarma nazionale - sacchetti di plastica:applicabilità sanzioni

Roma,           10 settembre 2014

Uff.-Prot.n°   UE AA /11802/370/F7/PE

Oggetto:        Sacchetti di plastica:

                     applicabilità apparato sanzionatorio.   

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

 

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 5679/154 del 12 aprile 2013

                                              

Questa Federazione aggiorna le organizzazioni in indirizzo, sulla questione della commercializzazione dei sacchetti di plastica e del relativo apparato sanzionatorio.

In considerazione dello sviluppo normativo lungo e tortuoso di questa vicenda si ritiene utile ripercorre brevemente il suo percorso.

La Legge 28/2012 attribuiva alla eventuale emanazione di un decreto ministeriale due conseguenze, rispettivamente, la possibilità di definire ulteriori requisiti tecnici per la commercializzazione di tali sacchetti e, quel che più rileva, la possibilità di rendere operativo l’apparato sanzionatorio contenuto nella medesima legge 28.

Il successivo Decreto Ministeriale 18 marzo 2013 ha individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto merci (ampiamente commentate con la circolare citata tra i precedenti che si allega per comodità – allegato n.1), ponendo così l’ultimo tassello per la completa definizione del quadro normativo di questa materia.

Tuttavia, l’obbligo per la farmacia di utilizzare unicamente sacchetti conformi al citato DM e l’applicabilità delle sanzioni era connessa all’entrata in vigore del decreto, resa però particolarmente complessa in quanto il decreto è stato sottoposto ad una procedura di comunicazione  agli organi europei (cfr. in proposito la circolare Federfarma prot. 231 del 3 giugno 2013) che ha creato alcune incertezze tra gli operatori in merito al suo termine.

La conclusione della vicenda è avvenuta soltanto con la recente Legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sul S.O. n. 72/L alla G.U. n.192 del 20 agosto 2014, con la quale è stato convertito il Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 cd “decreto-competitività”.  

Tra le misure presenti in tale provvedimento, il comma 2-bis dell’art. 11, introdotto peraltro in sede di conversione, ha di fatto determinato l’avvio delle sanzioni a decorrere dall’entrata in vigore delle citata legge di conversione, ossia a decorrere dal 21 agosto 2014.

In sostanza, a decorrere dal 21 agosto 2014

  •   è ammesso l’utilizzo dei soli sacchetti conformi alle caratteristiche previste dal citato DM 18 marzo 2013
  •   non è più possibile smaltire le scorte non conformi neanche se tale smaltimento avvenga a titolo gratuito.

Si ritiene opportuno riepilogare l’entità delle sanzioni già previste dall’art. 2 della Legge 28/2012 che sono :

- sanzione pecuniaria da 2500€ a 25.000€ per la commercializzazione di sacchi non conformi, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Con l’occasione, si segnala che la legge 116/2014 citata contiene anche alcune disposizioni relative al Sistri che saranno oggetto di una specifica circolare.

Cordiali saluti.

                    IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE

                Dott. Alfonso MISASI                                            Dott.ssa Annarosa RACCA

 

All. n. 1

 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.