AL LAVORO PER LA TUA SALUTE 

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FEDERFARMA NAPOLI

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE

DELLO STATUTO DI FEDERFARMA NAPOLI

ARTICOLO 1

L’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri verrà fatta di persona dai Soci, in regola con l’iscrizione, con votazione segreta presso la Sede dell’Associazione.

Il Presidente in carica o un suo delegato è di diritto Presidente del Seggio. Egli sceglierà fra i presenti al momento della apertura dell’Assembla, tre Soci, fra i più anziani ed i più giovani, affidando a due di essi il compito di scrutatore ed al terzo quello di segretario.

L’Assemblea elettiva sarà indetta non oltre il mese di maggio di ogni triennio e la votazione si protrarrà per due giorni di cui uno festivo; le modalità e l’orario saranno indicati nella convocazione stessa, che dovrà essere inviata con lettera raccomandata a/r almeno 20 giorni prima.

ARTICOLO 2

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese.

Esso viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma od altro mezzo idoneo, inviato con almeno 3 giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il luogo ed il giorno della riunione. In caso di estrema urgenza il Consiglio può essere convocato “ad horas”.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è valido con la presenza di almeno il 50% + 1 dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell’ambito del territorio della provincia di Napoli.

In caso di parità il Presidente ha voto prevalente.

Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all’approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.

ARTICOLO 3

Il Titolare di farmacia che vuole diventare Socio, deve presentare domanda al Presidente che la sottoporrà al Consiglio secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto dell’Associazione. Avvenuta l’accettazione della domanda, il titolare diventerà Socio dopo aver autorizzato l’A.S.L. al versamento in favore di Federfarma delle quote associative sindacali.

ARTICOLO 4

Il Presidente entro le prime tre riunioni di Consiglio, sentito il Consiglio Direttivo attribuirà a ciascun Consigliere e/o socio all’uopo delegato compiti specifici riguardanti i rapporti con le singole ASL, nonché per i compiti previsti dall’art. 3 dello Statuto vigente, in modo che ciascuno di essi sarà responsabile della delega a lui assegnata.

ARTICOLO 5

Composizione del Consiglio Direttivo:

Ai fini della ripartizione territoriale per la rappresentanza in Consiglio Direttivo, venti dei ventuno componenti verranno eletti in misura proporzionale al numero delle farmacie aperte sul territorio di ogni singola Asl.

Farà parte di diritto del Consiglio Direttivo un ulteriore componente (ventunesimo) cosiddetto “rurale” che abbia conseguito il maggior numero di voti tra i farmacisti rurali.

In proposito si precisa che al momento dell’approvazione del presente regolamento ed in applicazione del sistema proporzionale suddetto, la ripartizione territoriale comporta la presenza in Consiglio Direttivo di: n. 9 Consiglieri appartenenti all’Asl Napoli 1; n. 2 Consiglieri appartenenti all’Asl Napoli 2; n. 2 Consiglieri appartenenti all’Asl Napoli 3; n. 3 Consiglieri appartenenti all’Asl n. 4; n. 4 Consiglieri appartenenti all’Asl Napoli 5; cui deve aggiungersi un farmacista cosiddetto rurale.

ARTICOLO 6

I Consiglieri verranno eletti tutti a maggioranza relativa mediante votazione da effettuarsi a favore di coloro che si saranno candidati presso la segreteria dell’associazione non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per l’elezione. I soci possono porre la loro candidatura o singolarmente o in liste contraddistinte da una lettera o da un numero progressivo. I voti a favore di soci non candidati sono nulli. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

ARTICOLO 7

Considerato il notevole impegno che ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà profondere nell’attività sindacale, si ritiene opportuno che non vi siano nelle liste elettorali candidati che rivestano cariche nell’ambito dell’assistenza e tutela della professione di farmacista titolare, con particolare riferimento a coloro i quali rivestono la carica di Consigliere e/o Revisore dei Conti dell’Ordine Professionale dei Farmacisti.